Progetto Obiettivo Associazionismo Complesso
In ogni azienda è costituito il fondo di cui ai progetti di piano – ai sensi degli articoli 34 e 34 bis della Legge 662/96 – per la sperimentazione di ulteriori attività attribuite e svolte dalla medicina di rete e di gruppo.
2. Il fondo di cui al comma precedente è determinato moltiplicando €. 2.20 per il numero dei cittadini residenti nell’ambito delle risorse individuate dalla DGR 1400/07 a modifica della DGR 369/06.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma precedente le aziende concordano in seno al CPA un progetto aziendale delle forme sperimentali previste dal presente articolo.
4. Il Progetto aziendale medicine complesse di rete e di gruppo, definite super rete e super gruppo, deve essere approvato dal CPA e adottato con provvedimento aziendale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, tenendo conto del piano aziendale di sviluppo dell’associazionismo di cui all’articolo 2 del presente accordo.
5. Il progetto aziendale, di cui al presente articolo, fissa le percentuali di sviluppo delle forme “super rete” e “super gruppo” e conseguentemente, in coerenza, provvede alla relativa ripartizione delle risorse di cui al fondo previsto al primo comma del presente articolo.
6. Il CPA, in fase di prima applicazione, ripartisce il fondo di cui al primo comma del presente articolo così come segue:
· 30% del fondo, riservato esclusivamente allo sviluppo delle forme di super gruppo;
· 30% del fondo, riservato esclusivamente allo sviluppo delle forme super rete;
· 40% del fondo a disposizione per incrementare le predette percentuali in ragione del piano aziendale di sviluppo di cui al presente articolo.
7. Le forme super rete e super gruppo devono garantire:
a) orario giornaliero articolato in maniera coordinata tra i medici aderenti tale da assicurare almeno 10 ore di attività ambulatoriale;
b) l’organizzazione di attività di ambulatori dedicati alla gestione di specifiche patologie e dei relativi percorsi di cura;
c) adesione obbligatoria ai progetti regionali già approvati alla data di pubblicazione del presente accordo e dei progetti successivamente approvati dal CPR; (oltre lo svolgimento dei compiti definiti dal CPR nell’ambito dei progetti di screening per la prevenzione del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto, obbligatori per tutti i medici pugliesi e remunerati con le risorse di cui all’art. 59, lett. B, comma 15, ACN).
8. I medici in super gruppo che aderiscono al presente progetto devono operare esclusivamente in sede unica.
9. Le forme super gruppo che aderiscono al presente progetto possono operare anche in sedi messe a disposizione dall’azienda sanitaria territorialmente competente, senza alcuna decurtazione di compenso o indennita’
10. L’articolazione dell’orario giornaliero di attività ambulatoriale è decisa in piena autonomia dai medici componenti le forme super rete e super gruppo, anche in considerazione della popolazione assistita in carico ai singoli medici, avendo come obiettivo prioritario il miglioramento organizzativo dell’assistenza.<!-
11. Le medicine di gruppo e di rete riconosciute ai sensi del comma 4 lettera S dell’art. 54 dell’ACN, possono trasformarsi in super rete e super gruppo sino al concorso delle risorse ripartite secondo lo schema di cui al comma 6 del presente articolo inviando alla ASL di appartenenza la comunicazione di trasformazione secondo il modello di cui all’allegato A. Le comunicazioni sono graduate sulla base del criterio cronologico: fa fede la data di invio della raccomandata o di deposito presso il protocollo dell’azienda di appartenenza. In caso in cui più comunicazioni riportano la stessa data di invio o di deposito valgono in ordine i seguenti criteri di precedenza:
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- anzianità di costituzione della medicina di rete o di gruppo così come desunta dalla data di comunicazione all’azienda;
- il maggior numero di assistiti in carico ai medici aderenti alla medicina di rete o di gruppo.
12. L’azienda, ricevuta la comunicazione, verifica il rispetto dei requisiti previsti dai commi 7, 8 e 9 e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento della comunicazione, nel rispetto dei requisiti fissati ai comma 7, 8 e 9.
13. Lo stato di attuazione del Progetto aziendale di cui al presente articolo è oggetto di verifica annuale da parte del CPA. L’esito della verifica viene comunicato al CPR a cura dell’Azienda.
14. Ai medici associati in super gruppo è riconosciuta una indennità pari a €. 5,43 annua per assistito, aggiuntiva rispetta a quella di €. 8,36 prevista per la “medicina di gruppo” di cui al comma 9 del precedente articolo, per un totale pari a €. 13,79 annua per assistito. Fermo restando la partecipazione alle attività di cui alle lettere b) e c) del comma 7 del presente articolo, ai medici associati in super gruppo spettano anche le relative e specifiche indennità di progetto.
15.Ai medici associati in super rete è riconosciuta una indennità pari a €. 2,79 annua per assistito. Tale indennità è aggiuntiva rispetta a quella di €. 5,53 prevista per la “medicina di gruppo” di cui al comma 9 del precedente articolo, per un totale pari a €. 8,32 annua per assistito. Fermo restando la partecipazione alle attività di cui alle lettere b) e c) del comma 7 del presente articolo, ai medici associati in super rete spettano anche le relative e specifiche indennità di progetto.